Firma Digitale

La firma digitale può essere definita l\'equivalente elettronico di...

La firma digitale può essere definita l\'equivalente elettronico di una tradizionale firma autografa apposta su carta, assumendone lo stesso valore legale, in particolare:

 

·         Autenticità: con un documento firmato digitalmente si può essere certi dell’ identità del sottoscrittore;

·         Integrità: sicurezza che il documento informatico non è stato modificato dopo la sua sottoscrizione;

·         Non ripudio: il documento informatico sottoscritto con firma digitale, ha piena validità legale e non può essere ripudiato dal sottoscrittore.

 


Dal 1° novembre 2003 è obbligatoria, per le società, la trasmissione delle domande e degli atti allegati al Registro delle Imprese per via telematica o su supporto informatico mediante la firma digitale (Legge 24/11/2000 n.340).

 

La firma digitale viene distribuita dalle Camere di Commercio alle imprese su due tipi di supporti: smart card e chiave USB; quest\'ultima permette di firmare digitalmente, scaricare gratuitamente dal Registro Imprese i documenti della propria azienda (visura, bilancio, statuto, ecc.).

La Firma Digitale non è solamente un dispositivo per sottoscrivere documenti ufficiali, ma uno strumento che consente la dematerializzazione di processi fisici.

La Firma Digitale utilizza inoltre una tecnologia (PKI) applicabile in numerosi altri contesti, dall\'autenticazione sicura ai \"web services\".

Non necessita di installazione, è sempre pronta per accedere ad Internet e per l’autenticazione sicura ai siti di e-government. Può contenere i documenti personali e le tue password protetti dai migliori sistemi di sicurezza.

 

Approfondimenti:


Art. 15, comma 2
legge n. 59 del 15/03/1997

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D.P.R. n. 445
del 8/12/2000

[PDF - 64 KB]
D.P.C.M. 13 gennaio 2004
[PDF - 158 KB]
D.Lgs 7 marzo 2005
n. 82-CAD

[PDF - 130 KB]
D. Lgs. 4 aprile 2006, n. 159
[PDF - KB]
Deliberazione CNIPA 4/2005
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